Scaduto
Gara #661
Servizio di supporto specialistico, organizzativo e operativo alle attività di comunicazione, eventi e manifestazioni fieristiche, articolato in servizi di help desk e assistenza specialistica a favore dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 59, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, per la durata di tre anniInformazioni appalto
25/09/2026
Aperta
Servizi
€ 997.551,78
Montaldo Francesca
Categorie merceologiche
795 - Servizi di ufficio
Lotti
1
BD157283DF
Qualità prezzo
Servizio di supporto specialistico, organizzativo e operativo alle attività di comunicazione, eventi e manifestazioni fieristiche, articolato in servizi di help desk e assistenza specialistica a favore dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 59, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, per la durata di tre anni
Servizio di supporto specialistico, organizzativo e operativo alle attività di comunicazione, eventi e manifestazioni fieristiche, articolato in servizi di help desk e assistenza specialistica a favore dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 59, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, per la durata di tre anni
€ 831.293,15
€ 667.744,29
€ 0,00
Commissione valutatrice
|
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170.08 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| barlocco | luigi | PRESIDENTE COMMISSIONE |
Scadenze
16/10/2026 12:00
26/10/2026 12:00
03/11/2026 10:00
Allegati
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5.42 MB | |
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237.54 kB | |
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21.44 kB | |
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1.08 MB | |
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223.23 kB | |
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115.17 kB | |
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dd-574-del-27.10.2026-nomina-commissione-gara-helpdesk.pdf SHA-256: 6b4f57445ac9f8d54720ebc9c289293199076f0eb000c8c483965fc459c220fa 27/10/2026 15:51 |
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Chiarimenti
07/10/2026 14:47
Quesito #1
Buongiorno si richiede di sapere:
- se e a quali condizioni l'operatore economica concorrente, in forma di SRL, possa avvalersi di figure operative e tecniche di una consorziata facente parte dello stesso consorzio, con particolare riferimento alla dimostrazione dei requisiti di qualificazione
- valutando la riduzione del personale - per esempio da 5 a 3 unità - rispetto a quanto previsto a titolo di ipotesi nella disciplinare di gara, quale sarebbe l'impatto effettivo sul costo totale della manodopera?
Grazie
- se e a quali condizioni l'operatore economica concorrente, in forma di SRL, possa avvalersi di figure operative e tecniche di una consorziata facente parte dello stesso consorzio, con particolare riferimento alla dimostrazione dei requisiti di qualificazione
- valutando la riduzione del personale - per esempio da 5 a 3 unità - rispetto a quanto previsto a titolo di ipotesi nella disciplinare di gara, quale sarebbe l'impatto effettivo sul costo totale della manodopera?
Grazie
12/10/2026 11:34
Risposta
Premettendo la non chiara richiesta formulata e provando a dare un senso ritenuto significativo alla stessa, da parte della scrivente amministrazione, si precisa quanto di seguito.
I soggetti interessati possono partecipare alla procedura nelle forme previste dagli artt. 65, 67, 68 e 69 del Codice dei contratti e a tali norme si fa rimando in prima battuta per definire altresì le modalità ripartizione delle prestazioni a rendersi da parte di ciascuna ditta.
In seconda battuta, a proposito della riduzione (possibile e/o proposta dagli operatori concorrenti), rispetto a quanto preliminarmente stimato dalla scrivente stazione appaltante, si rammenta che i paragrafi 7 e 12 del Capitolato ben chiariscono che :
“L’esecuzione del servizio è affidata all’organizzazione imprenditoriale dell’OE, che resta responsabile del dimensionamento del team necessario per garantire continuità, qualità, SLA e risultati richiesti.
L’Agenzia indica nei contratti attuativi un dimensionamento operativo di riferimento esclusivamente ai fini della stima del fabbisogno, della comparabilità delle offerte e della quantificazione dei costi della manodopera. Il numero effettivo delle persone impiegate e la loro organizzazione restano nella disponibilità dell’OE, salvo eventuali requisiti minimi di presidio espressamente previsti nei singoli contratti attuativi.
Ai fini del mantenimento dei livelli qualitativi del servizio e della tutela del personale, i profili professionali minimi richiesti per l'esecuzione del servizio …”
Inoltre si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare di gara “[…] I costi della manodopera non sono modificabili dal ribasso d'asta. Il ribasso percentuale unico offerto dall’operatore economico in sede di gara troverà applicazione esclusivamente sulla quota parte della base d'asta annua pari a € 54.516,29 (pari a € 163.548,86 per il triennio), costituita dalle voci tecnologiche, spese generali e utile d'impresa.
Resta salva la facoltà per l'operatore economico di dimostrare, in sede di offerta e nell'apposito spazio dedicato alle giustificazioni economiche, che la propria organizzazione aziendale o particolari condizioni fiscali o contributive di maggior favore consentano l'applicazione di un costo del lavoro inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, purché ciò non comporti penalizzazioni per il personale o la violazione dei minimi salariali inderogabili. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante attiverà obbligatoriamente il procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023 prima di procedere all'aggiudicazione”.
La proposta che sarà formulata dai concorrenti sarà perciò valutata nel complesso anche dal punto di vista relativo al costo della manodopera, con relative valutazioni e giustificazioni eventuali.
I soggetti interessati possono partecipare alla procedura nelle forme previste dagli artt. 65, 67, 68 e 69 del Codice dei contratti e a tali norme si fa rimando in prima battuta per definire altresì le modalità ripartizione delle prestazioni a rendersi da parte di ciascuna ditta.
In seconda battuta, a proposito della riduzione (possibile e/o proposta dagli operatori concorrenti), rispetto a quanto preliminarmente stimato dalla scrivente stazione appaltante, si rammenta che i paragrafi 7 e 12 del Capitolato ben chiariscono che :
“L’esecuzione del servizio è affidata all’organizzazione imprenditoriale dell’OE, che resta responsabile del dimensionamento del team necessario per garantire continuità, qualità, SLA e risultati richiesti.
L’Agenzia indica nei contratti attuativi un dimensionamento operativo di riferimento esclusivamente ai fini della stima del fabbisogno, della comparabilità delle offerte e della quantificazione dei costi della manodopera. Il numero effettivo delle persone impiegate e la loro organizzazione restano nella disponibilità dell’OE, salvo eventuali requisiti minimi di presidio espressamente previsti nei singoli contratti attuativi.
Ai fini del mantenimento dei livelli qualitativi del servizio e della tutela del personale, i profili professionali minimi richiesti per l'esecuzione del servizio …”
Inoltre si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare di gara “[…] I costi della manodopera non sono modificabili dal ribasso d'asta. Il ribasso percentuale unico offerto dall’operatore economico in sede di gara troverà applicazione esclusivamente sulla quota parte della base d'asta annua pari a € 54.516,29 (pari a € 163.548,86 per il triennio), costituita dalle voci tecnologiche, spese generali e utile d'impresa.
Resta salva la facoltà per l'operatore economico di dimostrare, in sede di offerta e nell'apposito spazio dedicato alle giustificazioni economiche, che la propria organizzazione aziendale o particolari condizioni fiscali o contributive di maggior favore consentano l'applicazione di un costo del lavoro inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, purché ciò non comporti penalizzazioni per il personale o la violazione dei minimi salariali inderogabili. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante attiverà obbligatoriamente il procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023 prima di procedere all'aggiudicazione”.
La proposta che sarà formulata dai concorrenti sarà perciò valutata nel complesso anche dal punto di vista relativo al costo della manodopera, con relative valutazioni e giustificazioni eventuali.
08/10/2026 14:00
Quesito #2
Buongiorno chiediamo se e a quali condizioni l'operatore economico concorrente, in forma di SRL, possa avvalersi di figure operative e tecniche di una consorziata facente parte dello stesso consorzio, con particolare riferimento alla dimostrazione dei requisiti di qualificazione
12/10/2026 11:36
Risposta
Premettendo la non chiara richiesta formulata e provando a dare un senso ritenuto significativo alla stessa, da parte della scrivente amministrazione, si precisa quanto di seguito.
I soggetti interessati possono partecipare alla procedura nelle forme previste dagli artt. 65, 67, 68 e 69 del Codice dei contratti e a tali norme si fa rimando in prima battuta per definire altresì le modalità ripartizione delle prestazioni a rendersi da parte di ciascuna ditta.
I soggetti interessati possono partecipare alla procedura nelle forme previste dagli artt. 65, 67, 68 e 69 del Codice dei contratti e a tali norme si fa rimando in prima battuta per definire altresì le modalità ripartizione delle prestazioni a rendersi da parte di ciascuna ditta.
08/10/2026 14:00
Quesito #3
Buongiorno, valutando la riduzione del personale - per esempio da 5 a 3 unità - rispetto a quanto previsto a titolo di ipotesi nella disciplinare di gara, quale sarebbe l'impatto effettivo sul costo totale della manodopera?
12/10/2026 11:37
Risposta
A proposito della riduzione (possibile e/o proposta dagli operatori concorrenti), rispetto a quanto preliminarmente stimato dalla scrivente stazione appaltante, si rammenta che i paragrafi 7 e 12 del Capitolato ben chiariscono che :
“L’esecuzione del servizio è affidata all’organizzazione imprenditoriale dell’OE, che resta responsabile del dimensionamento del team necessario per garantire continuità, qualità, SLA e risultati richiesti.
L’Agenzia indica nei contratti attuativi un dimensionamento operativo di riferimento esclusivamente ai fini della stima del fabbisogno, della comparabilità delle offerte e della quantificazione dei costi della manodopera. Il numero effettivo delle persone impiegate e la loro organizzazione restano nella disponibilità dell’OE, salvo eventuali requisiti minimi di presidio espressamente previsti nei singoli contratti attuativi.
Ai fini del mantenimento dei livelli qualitativi del servizio e della tutela del personale, i profili professionali minimi richiesti per l'esecuzione del servizio …”
Inoltre si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare di gara “[…] I costi della manodopera non sono modificabili dal ribasso d'asta. Il ribasso percentuale unico offerto dall’operatore economico in sede di gara troverà applicazione esclusivamente sulla quota parte della base d'asta annua pari a € 54.516,29 (pari a € 163.548,86 per il triennio), costituita dalle voci tecnologiche, spese generali e utile d'impresa.
Resta salva la facoltà per l'operatore economico di dimostrare, in sede di offerta e nell'apposito spazio dedicato alle giustificazioni economiche, che la propria organizzazione aziendale o particolari condizioni fiscali o contributive di maggior favore consentano l'applicazione di un costo del lavoro inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, purché ciò non comporti penalizzazioni per il personale o la violazione dei minimi salariali inderogabili. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante attiverà obbligatoriamente il procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023 prima di procedere all'aggiudicazione”.
La proposta che sarà formulata dai concorrenti sarà perciò valutata nel complesso anche dal punto di vista relativo al costo della manodopera, con relative valutazioni e giustificazioni eventuali.
“L’esecuzione del servizio è affidata all’organizzazione imprenditoriale dell’OE, che resta responsabile del dimensionamento del team necessario per garantire continuità, qualità, SLA e risultati richiesti.
L’Agenzia indica nei contratti attuativi un dimensionamento operativo di riferimento esclusivamente ai fini della stima del fabbisogno, della comparabilità delle offerte e della quantificazione dei costi della manodopera. Il numero effettivo delle persone impiegate e la loro organizzazione restano nella disponibilità dell’OE, salvo eventuali requisiti minimi di presidio espressamente previsti nei singoli contratti attuativi.
Ai fini del mantenimento dei livelli qualitativi del servizio e della tutela del personale, i profili professionali minimi richiesti per l'esecuzione del servizio …”
Inoltre si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare di gara “[…] I costi della manodopera non sono modificabili dal ribasso d'asta. Il ribasso percentuale unico offerto dall’operatore economico in sede di gara troverà applicazione esclusivamente sulla quota parte della base d'asta annua pari a € 54.516,29 (pari a € 163.548,86 per il triennio), costituita dalle voci tecnologiche, spese generali e utile d'impresa.
Resta salva la facoltà per l'operatore economico di dimostrare, in sede di offerta e nell'apposito spazio dedicato alle giustificazioni economiche, che la propria organizzazione aziendale o particolari condizioni fiscali o contributive di maggior favore consentano l'applicazione di un costo del lavoro inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, purché ciò non comporti penalizzazioni per il personale o la violazione dei minimi salariali inderogabili. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante attiverà obbligatoriamente il procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023 prima di procedere all'aggiudicazione”.
La proposta che sarà formulata dai concorrenti sarà perciò valutata nel complesso anche dal punto di vista relativo al costo della manodopera, con relative valutazioni e giustificazioni eventuali.
08/10/2026 17:01
Quesito #4
Spett.le Ente, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Si rileva una significativa discrepanza tra capitolato (art. 12) e disciplinare (art. 3) con quanto riportato nella Relazione di stima del costo della manodopera e quadro di incidenza in merito a:
a. livelli di inquadramento del personale operativo (6 da una parte e 3 dall’altra)
b. importo a base d’asta.
Si chiede di indicare quali siano i valori corretti da tenere in considerazione per la formulazione dell’offerta
2) si chiede conferma che i servizi analoghi di cui al criterio 1 dell’offerta tecnica, vista la modalità con cui come viene attribuito il punteggio, non siano discrezionali ma quantitativi.
3) Nel modulo offerta economica e all’art. 7.5 del capitolato si fa riferimento ad un "modulo elenco prezzi unitari" che non è stato fornito, si chiede cortesemente di fornirlo
4) Si chiede conferma che sia possibile produrre allegati all’offerta tecnica quali curricula vitare e documentazione esplicativa di quanto descritto nell’offerta tecnica
In attesa di cortese riscontro.
Cordiali Saluti
1) Si rileva una significativa discrepanza tra capitolato (art. 12) e disciplinare (art. 3) con quanto riportato nella Relazione di stima del costo della manodopera e quadro di incidenza in merito a:
a. livelli di inquadramento del personale operativo (6 da una parte e 3 dall’altra)
b. importo a base d’asta.
Si chiede di indicare quali siano i valori corretti da tenere in considerazione per la formulazione dell’offerta
2) si chiede conferma che i servizi analoghi di cui al criterio 1 dell’offerta tecnica, vista la modalità con cui come viene attribuito il punteggio, non siano discrezionali ma quantitativi.
3) Nel modulo offerta economica e all’art. 7.5 del capitolato si fa riferimento ad un "modulo elenco prezzi unitari" che non è stato fornito, si chiede cortesemente di fornirlo
4) Si chiede conferma che sia possibile produrre allegati all’offerta tecnica quali curricula vitare e documentazione esplicativa di quanto descritto nell’offerta tecnica
In attesa di cortese riscontro.
Cordiali Saluti
12/10/2026 12:03
Risposta
Buongiorno,
di seguito i chiarimenti:
1) Per mero errore materiale è stata caricata una versione precedente della Relazione di stima del costo della manodopera e quadro di incidenza. E' attualmente presente negli allegati la versione corretta. Si prenda in considerazione, ad ogni buon conto, in prima battuta quanto previsto dal disciplinare e in seconda battuta quanto previsto dal capitolato.
2) Dalla lettura della descrizione dei sub criteri 1.1 e 1.2, si evince chiaramente che l’assegnazione dei punti avverrà in modo vincolato, pertanto sostanzialmente tabellare.
3) L’offerta economica deve essere resa secondo le previsioni dell’art. 16 del disciplinare: la presenza o meno di un modulo non è determinante. Pertanto, l’operatore adegui quanto messo a disposizione, a mero titolo esemplificativo, ovvero ne rediga uno conforme alle previsioni del disciplinare.
4) L'art. 15 del disciplinare di gara prescrive quelli che sono i contenuti richiesti e le caratteristiche dell'offerta tecnica, la quale deve altresì rispettare anche determinati termini dimensionali. I curricula non sono richiesti. Detto ciò è possibile da parte dell'operatore economico organizzare l'offerta tecnica come meglio reputa opportuno purchè ciò avvenga nel rispetto del diritto alla riservatezza e dei limiti dimensionali prescritti.
di seguito i chiarimenti:
1) Per mero errore materiale è stata caricata una versione precedente della Relazione di stima del costo della manodopera e quadro di incidenza. E' attualmente presente negli allegati la versione corretta. Si prenda in considerazione, ad ogni buon conto, in prima battuta quanto previsto dal disciplinare e in seconda battuta quanto previsto dal capitolato.
2) Dalla lettura della descrizione dei sub criteri 1.1 e 1.2, si evince chiaramente che l’assegnazione dei punti avverrà in modo vincolato, pertanto sostanzialmente tabellare.
3) L’offerta economica deve essere resa secondo le previsioni dell’art. 16 del disciplinare: la presenza o meno di un modulo non è determinante. Pertanto, l’operatore adegui quanto messo a disposizione, a mero titolo esemplificativo, ovvero ne rediga uno conforme alle previsioni del disciplinare.
4) L'art. 15 del disciplinare di gara prescrive quelli che sono i contenuti richiesti e le caratteristiche dell'offerta tecnica, la quale deve altresì rispettare anche determinati termini dimensionali. I curricula non sono richiesti. Detto ciò è possibile da parte dell'operatore economico organizzare l'offerta tecnica come meglio reputa opportuno purchè ciò avvenga nel rispetto del diritto alla riservatezza e dei limiti dimensionali prescritti.
09/10/2026 15:15
Quesito #5
L'allegato A - domanda di partecipazione - dovrà essere redatto su carta intestata?
12/10/2026 12:11
Risposta
La domanda di partecipazione non dovrà essere redatta su carta intestata, bensì compilata utilizzando l'apposito modulo allegato (A) alla documentazione di gara.